STATUTO
Associazione Promozione Persona – Associazione di Promozione Sociale (APS)
ART. 1
(Denominazione, sede e durata)
E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:
“PROMOZIONE PERSONA APS”, da ora in avanti denominata “associazione”, con sede legale nel Comune di Roma presso la Parrocchia San Leonardo Murialdo via Salvatore Pincherle 144, 00146 Roma e con durata illimitata. L’associazione potrà istituire, su delibera dell’Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all’interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.
ART. 2
(Scopo, finalità e attività)
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
p) servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata”.

L’Associazione si pone come obiettivo prioritario la promozione umana e cristiana, l’integrazione
sociale dei cittadini, l’assistenza alle fasce più deboli della popolazione, agli anziani, ai disabili ed ai
pazienti affetti da patologie varie, temporanee o permanenti, poveri, immigrati, donne in difficoltà e, più in generale, adulti, giovani e minori, interessati da ogni forma di disagio (fisico, psichico e sociale,
emarginazione, esclusione sociale, devianza).
Persegue il fine della solidarietà civile culturale e sociale ed ha come oggetto la promozione delle
forme aggiuntive che vedono la persona, in particolare quella anziana, valorizzandone la soggettività
ed il ruolo nella società e favorendone l’integrazione. Intende inoltre promuovere e formare ad una
cultura della solidarietà, educando alla tutela dei diritti civili e favorendo la reciproca e pacifica conoscenza, comprensione e convivenza tra culture e religioni diverse tramite il volontariato sociale,
la pubblica assistenza, l’istruzione, e la formazione sui diritti civili.
Per il raggiungimento di tale scopo, a puro titolo esemplificativo, e non riduttivo, l’Associazione
intende:
offrire ai suoi principali destinatari (anziani, ammalati, e disabili e alle loro famiglie) dei progetti che possano contribuire a migliorare la qualità della vita e personale specializzato che
venga in aiuto alle necessità dei singoli;
– promuovere la dignità della persona mediante l’impegno concreto per la rimozione delle
situazioni di bisogno ed emarginazione, individuali e collettive;
– offrire al territorio in cui opera ed alle persone in condizione di disagio e non, servizi
informativi di orientamento, di ascolto e di consulenza, con creazione di Centri di ascolto per
persone in difficoltà;
– promuove iniziative di socializzazione per guidare i suoi iscritti ed altre persone interessate,
alla riscoperta di interessi culturali, organizzando mostre, seminari, convegni, proiezioni,
cineforum, dibattiti e feste sociali, attività formative e sportive;
– promuovere e gestire attività culturali e corsi di alfabetizzazione, rivolte all’inclusione sociale di
minoranze etniche permettendo l’inserimento lavorativo e sociale di persone svantaggiate;
– aiutare cittadini stranieri nello svolgimento di pratiche burocratiche e nel promuovere la
partecipazione a corsi di aggiornamento ai propri soci e a quanti aderiscono ai progetti;
– organizzare attività di studio e documentazione per approfondire i valori della solidarietà e
della sussidiarietà contro la povertà, l’esclusione e la solitudine e l’abbandono dei sofferenti;
– diffondere la cultura dell’informazione e della prevenzione sociale e sanitaria attraverso
supporti editoriali, e la diffusione di materiale informativo cartaceo, informatico o
multimediale. In tal modo fornirà agli utenti disagiati una fonte di aggiornamento per il benessere sociale e sensibilizzerà l’opinione pubblica nei confronti della cultura
dell’accoglienza;

– creare ed aderire a reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o
internazionale, avvalendosi della collaborazione con gli Enti locali;
– sottoscrivere convenzioni con terzi e/o partecipare ad altre associazioni, società o Enti aventi
scopi analoghi o connessi ai propri, per creare sinergie e per qualificare e potenziare l’attività
propria e dei singoli Soci;
– organizzare ogni qualsiasi attività diretta al perseguimento dell’oggetto sociale ed al
perseguimento del proprio scopo.
L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di
qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a
qualsiasi titolo, della quota associativa.
L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti
definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da
parte dell’Organo di amministrazione.
L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo
settore, – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al
fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità,
trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito
dalla Legge.
Possono aderire all’associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro
che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro
opera, con le loro competenze e conoscenze.
Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di amministrazione una
domanda che dovrà contenere:

  • l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché
    recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
  • la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali
    regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
    L’Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con
    le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
    La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo
    di amministrazione, nel libro degli associati.
    L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda
    di ammissione e comunicarla agli interessati.
    Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta
    può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si
    pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in
    occasione della sua successiva convocazione.
    Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5.
    Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione
    strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
    I soci possono essere:
  • Soci Fondatori: persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l’atto costitutivo e quelli che
    successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile dell’Organo di amministrazione
    saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.
  • Soci Ordinari: i soggetti i quali previa domanda di ammissione, e relativa accettazione da parte del
    Consiglio Direttivo, entrano a far parte dell’Associazione dietro versamento della quota associativa.
  • Soci Operativi: persone fisiche che aderiscono all’associazione prestando una attività
    prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dall’ Organo di amministrazione e
    versando una specifica quota stabilita dall’Organo amministrativo stesso.
  • Soci Onorari: nominati dall’Organo di amministrazione, persone fisiche e giuridiche e gli enti che
    abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell’associazione o che siano
    impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo i quali non sono tenuti al
    pagamento della quota associativa.
  • Soci Sostenitori o Promotori: tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell’associazione in modo
    gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.
    I soci non in regola con il versamento della quota associativa perdono la qualifica di socio fino al
    pagamento della quota.
    ART. 4
    (Diritti e obblighi degli associati)
    Gli associati hanno il diritto di:
  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • esaminare i libri sociali;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;

  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i
    libri associativi;
    Gli associati hanno l’obbligo di:
  • rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
    lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini
    annualmente stabiliti dall’Assemblea;
    ART. 5
    (Perdita della qualifica di associato)
    La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
    L’associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali
    Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o
    morali di una certa gravità all’associazione, può essere escluso dall’associazione mediante
    deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
    La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà
    presentare le proprie controdeduzioni.
    L’associato può sempre recedere dall’associazione.
    Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all’Organo di
    amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente
    all’associato.
    La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3
    mesi prima.
    I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili.
    Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
    Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto
    sul patrimonio della stessa.
    ART. 6
    (Organi)
    Sono organi dell’associazione:
  • l’Assemblea;
  • l’Organo di amministrazione
  • il Presidente;
  • l’Organo di controllo o il Revisore Legale
    ART. 7
    (Assemblea)
    Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli
    associati, in regola con il pagamento della quota associativa.
    Ciascun associato ha un voto.
    Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta,
    anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di
    3 associati.
    La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, anche via mail contenente il
    luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, almeno 15 giorni prima
    della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. L’avviso di
    5
    convocazione può alternativamente essere affisso nei locali dell’Associazione almeno quindici giorni
    prima della data stabilita.
    L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.
    L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta
    richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.
    L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato
    della revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio di esercizio;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del
    Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento;
  • delibera la trasformazione, fusione o scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua
    competenza.
    L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli
    associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati
    presenti, in proprio o per delega.
    L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l’Atto costitutivo e lo Statuto occorre la
    presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
    Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto
    favorevole di almeno ¾ degli associati.
    ART. 8
    (Organo di amministrazione)
    L’Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea
    alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.
    Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o
    per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.
    In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
  • predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al
    raggiungimento delle soglie di legge;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica
    dell’esercizio;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
    L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 11, nominati
    dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili. L’Organo di amministrazione è convocato dal
    Presidente anche telefonicamente, per e mail e/o fax a richiesta di almeno due dei Consiglieri,
    almeno 5 giorni prima della data fissata.
    All’interno dell’Organo di amministrazione potranno essere nominati, il Vicepresidente, il Tesoriere e il
    Segretario. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero
    indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di
    decadenza.
    6
    L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei
    componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei
    presenti.
    Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale
    potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o
    se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
    ART. 9
    (Presidente)
    Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei
    confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
    Il Presidente è eletto dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
    Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato,
    per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la
    maggioranza dei presenti.
    Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente
    convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
    Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria
    amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività
    compiuta.
    Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia
    impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
    ART. 10
    (Organo di controllo)
    L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
    I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere
    scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo
    collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
    L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di
    corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231,
    qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e
    sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1,
    art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legali
    iscritti nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio
    dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale
    bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto
    degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
    I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche
    individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori
    notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
    ART. 11
    (Revisione legale dei conti)
    Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge,
    l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti
    nell’apposito registro.
    7
    ART. 12
    (Patrimonio)
    Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate
    comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo
    perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    ART. 13
    (Divieto di distribuzione degli utili)
    Ai fini di cui al precedente art. 12, l’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
    utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e
    collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o
    di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
    ART. 14
    (Risorse economiche)
    L’associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento
    della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni
    e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività
    diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.
    ART. 15
    (Bilancio di esercizio)
    L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di
    ogni anno. L’esercizio sociale termina il 31 dicembre di ogni anno.
    Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi
    dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del
    terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle
    attività diverse di cui all’art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in
    calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
    ART. 16
    (Bilancio sociale e informativa sociale)
    L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali
    emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di
    amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
    L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e
    pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.
    ART. 17
    (Libri)
    L’associazione deve tenere i seguenti libri:
  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i
    verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello
    stesso organo.
    Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi richiedendo di poterne prendere
    visione presso la sede legale dell’Associazione.
    8
    ART. 18
    (Volontari)
    I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in
    favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie
    capacità.
    La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro,
    neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
    L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
    Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e
    documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite
    dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
    Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17
    del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
    La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o
    autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.
    ART. 19
    (Lavoratori)
    L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
    altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle
    attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
    In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del
    numero dei volontari o al 5% dei l numero degli associati.
    ART. 20
    (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
    In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
    dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva
    diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle
    more della piena operatività del suddetto Ufficio.
    L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
    ART. 21
    (Rinvio)
    Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e
    dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio
    2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice
    civile.
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